Statuto
SOCIETÀ ITALIANA di COLPOSCOPIA
e PATOLOGIA CERVICO-VAGINALE
Titolo Primo: generalità
Art. 1. Denominazione, sede, carattere scientifico non lucrativo.
1.1. Ai sensi dell’Art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’Associazione denominata “Società italiana di Colposcopia e Patologia Cervico-Vaginale”, siglabile “S.I.C.P.CV”, di seguito per brevità anche Società.
1.2. L’Associazione ha sede in Roma; ha durata illimitata ed è regolata dall’atto costitutivo e dal presente Statuto.
1.3. L’Associazione ha carattere scientifico ed è priva di scopo di lucro (“not for profit”).
Art. 2. Autonomia e indipendenza dell’Associazione e dei legali rappresentanti.
2.1. L’Associazione persegue gli scopi, infra previsti all’art. 4, in modo autonomo e indipendente.
2.2. L’Associazione non esercita attività imprenditoriali né vi partecipa, ad eccezione di quelle svolte nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).
2.3. I legali rappresentanti dell’Associazione si attengono ai requisiti di autonomia e indipendenza anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad essa, al pari di quanto indicato per l’Associazione ai due sovraestesi comma.
Art. 3. Esclusione di finalità sindacali.
3.1. L’Associazione non attua, né direttamente né indirettamente, la tutela sindacale degli Associati essendo ciò espressamente escluso dalle finalità istituzionali come previsto all’infraesteso art.4
Art. 4. Scopi.
4.1. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) Favorire le possibilità di incontro tra studiosi e professionisti italiani e stranieri che svolgono attività scientifica nel campo della colposcopia e delle patologie cervico-vaginali;
b) Promuovere e organizzare attività a carattere scientifico, didattico, culturale e informativo, per un maggiore approfondimento, diffusione e conoscenza dei temi relativi alla colposcopia e alle patologie cervico-vaginali;
c) Organizzare e promuovere attività di formazione nella suddetta materia anche attraverso iniziative di Educazione Continua in Medicina (ECM);
d) Concorrere alla produzione di evidenze scientifiche, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e linee guida nel campo della colposcopia e delle patologie cervico-vaginali allo scopo di implementare, standardizzare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse diagnostiche, terapeutiche e gestionali finalizzate al miglioramento della cura delle pazienti;
e) Concorrere alla promozione di iniziative e di attività di informazione e di aggiornamento nei confronti dei medici di medicina generale e dei ginecologi circa le novità diagnostiche e terapeutiche nel campo della colposcopia;
f) Instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere.
g) Promuovere lo studio, la definizione e la diffusione degli standard qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità della attività clinica nell’area della colposcopia;
4.2. In relazione alle finalità istituzionali sopra elencate, l’Associazione può svolgere attività ad esse strumentali, connesse, accessorie o integrative, quali ad esempio: la produzione, la distribuzione di sussidi, la preparazione di personale specializzato da utilizzare per il perseguimento delle proprie finalità culturali e scientifiche.
Art. 5. Valori di democraticità e trasparenza.
5.1. L’Associazione persegue gli scopi indicati conformando le proprie attività a: (i) principi e valori di democraticità, peculiarmente con riferimento alla partecipazione dei Soci e alle elezioni degli Organi statutari nonché con riferimento alle garanzie della votazione a scrutinio segreto e alla durata limitata nel tempo; (ii) principi di trasparenza, peculiarmente con riferimento ad adeguate forme di pubblicità sia all’interno della vita associativa sia all’esterno tramite pubblicazione.
5.2. La trasparenza è attuata con pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Associazione, dell’attività scientifica o didattica svolta, dei bilanci preventivi e consuntivi, degli incarichi retribuiti ferma restando l’esclusione di ogni retribuzione per le cariche sociali.
Titolo Secondo: soci
Art. 6. Soci: tipologia e requisiti.
6.1. I Soci della Associazione si distinguono in: Socio Fondatore, Socio Effettivo, Socio Onorario, Socio Benemerito – Sostenitore.
6.2. Sono Soci Fondatori coloro che hanno patrocinato e promosso l’Associazione partecipando all’atto costitutivo.
6.3. Sono ammessi, senza limitazione alcuna, quali Soci Effettivi i soggetti in possesso dei requisiti di cui al quarto comma, appartenenti alle categorie professionali o ai settori specialistici o discipline specialistiche che si interessino di colposcopia a patologia cervico-vaginale.
6.4. Sono requisiti per l’ammissione quale Socio Effettivo: (a) il possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o in Biologia; (b) il possesso di specializzazione in ginecologia, patologia generale, anatomo-patologia; (c) l’esercizio della professione, anche se non in via esclusiva, in ambito della colposcopia a patologia cervico-vaginale; (d) l’interesse agli scopi della Società desumibile dal proprio impegno professionale e/o culturale dimostrato con adeguato curriculum.
6.5. La domanda di ammissione quale Socio Effettivo, formulata in forma scritta, va indirizzata al Consiglio Direttivo e deve recare la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare il presente Statuto.
6.6. Il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare, quali Soci Onorari, personalità italiane o straniere che abbiano conseguito meriti particolari nel campo della colposcopia a patologie cervico-vaginali. Gli studiosi stranieri che per le qualità delle loro opere possono dare un particolare contributo allo sviluppo scientifico della Società, sono denominati Soci Corrispondenti.
6.7. Sono ammessi, quali Soci Benemeriti – Sostenitori persone, enti, istituti e società che, in difetto di qualsivoglia conflitto di interessi nei confronti del SSN e/o delle regole oggi vigenti per il Pubblico Impiego, sostengano l’attività dell’Associazione e contribuiscano tangibilmente alla formazione del patrimonio sociale.
Art. 7. Status di socio.
7.1. I Soci Effettivi sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una quota associativa annua nella misura fissata dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.
7.2. I Soci Effettivi godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità infra previste. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Società.
7.3. I Soci Fondatori e i Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.
7.4. I Soci Fondatori godono di elettorato attivo e passivo negli Organi della Associazione, secondo le modalità infra previste. Non hanno elettorato passivo, e se eletti lo perdono, coloro che hanno subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività della Società.
7.5. I Soci Onorari e i Soci Benemeriti – Sostenitori non godono di elettorato attivo né di elettorato passivo.
7.5. E’ esclusa ogni retribuzione delle cariche sociali. E’ consentito unicamente il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento di compiti statutari, autorizzate dal Consiglio Direttivo e adeguatamente documentate.
7.6. I Soci candidati alle cariche sociali sottoscrivono, al momento della candidatura, idonea dichiarazione sull’assenza di motivi ostativi all’eleggibilità nonché sull’assenza di conflitti di interesse con l’Associazione. Nel caso di insorgenza di conflitto di interesse in pendenza di carica sociale, il Socio eletto è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente ed al Consiglio Direttivo il quale delibera in merito all’eventuale decadenza.
7.7. Cessa di far parte della Società il Socio che:
- presenti dimissioni volontarie per iscritto;
- invitato a regolarizzare il pagamento della quota associativa, venga dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo qualora non provveda entro il termine stabilito del Consiglio Direttivo stesso;
- non sia più in possesso dei requisiti di cui all’Art. 6 del presente Statuto, in base ai quali la domanda di ammissione era stata accolta;
- abbia tenuto un comportamento deontologico e morale in contrasto con gli scopi dell’Associazione.
7.8. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività della Società, ad usufruire dei servizi offerti dalla stessa e ad accedere ai materiali conservati presso la Società. Tutti i soci sono tenuti a collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità associative.
Titolo Terzo: organi della Società
Art. 8. Organi della Società
8.1. Sono Organi della Società:
a) l’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) i Vice Presidenti;
e) il Segretario – Tesoriere;
g) il Comitato scientifico;
h) il Collegio dei Revisori dei Conti;
i) il Collegio dei Probiviri.
8.2. Gli Organi elettivi dell’Associazione hanno durata limitata ad un quadriennio.
8.3. Le elezioni alle cariche sociali si svolgono nell’osservanza dei principi di elezione democratica con votazione a scrutinio segreto.
Art. 9. Assemblea Generale dei Soci.
9.1. L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo della Società; è costituita da tutti i Soci Effettivi e Onorari, che si esprimono esercitando il proprio diritto di voto nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto.
9.2. L’Assemblea Generale dei Soci:
- approva lo Statuto e le modifiche che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci;
- elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e il Segretario-Tesoriere;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approva le linee politico-programmatiche delle attività della Società proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo della quota associativa annua;
- approva il Bilancio Consuntivo annuale;
- approva il Bilancio Preventivo annuale;
- approva la Relazione annuale relativa all’attività svolta presentata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica le deliberazioni adottate d’urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell’Assemblea;
- delibera lo scioglimento della Società e le modalità di liquidazione.
9.3. L’Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo e-mail inviata a tutti gli Associati con preavviso di giorni dieci. La convocazione deve indicare: l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della riunione. L’Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno. Può riunirsi in seduta straordinaria nei seguenti casi: (a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno; (b) su richiesta di almeno due terzi dei Soci. Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo di cui all’Art. 17 del presente Statuto. L’Assemblea straordinaria tratta soltanto gli argomenti per i quali è stata convocata.
9.4. L’Assemblea Generale dei Soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
9.5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da un Socio, nominato in apertura dei lavori su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo della Società che ne accerta la validità e ne regola lo svolgimento. E’ ammessa la partecipazione per delega scritta conferito ad altro Socio Effettivo. Possono presenziare, senza diritto di voto, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti-Sostenitori.
9.6. Il voto può essere espresso mediante strumenti elettronici o con scheda segreta. Per le elezioni riguardanti le cariche sociali e gli organismi statutari è ammesso solamente il voto con scheda segreta. Le elezioni delle cariche associative si svolgono in sede assembleare secondo le modalità stabilite nel presente Statuto.
9.7. Non hanno diritto di voto i Soci che non risultano in regola con il versamento delle quote annue.
9.8. Sono esclusi dall’eleggibilità alle cariche sociali coloro che abbiano subito condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.
Art. 10. Consiglio Direttivo.
10.1. Il Consiglio Direttivo è l’organo direttivo della Società. È costituito da undici membri, e precisamente: dal Presidente; da tre Vice Presidenti, sei consiglieri, un Segretario-Tesoriere.
10.2. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e non sono rieleggibili per il triennio successivo. Possono essere eletti a farne parte i Soci Effettivi.
10.3. L’Assemblea ne elegge i componenti, con voto a scrutinio segreto, scrivendo sulla scheda il nome. Assume la carica di Presidente il Socio che abbia riportato il maggior numero di voti.
10.4. Sono attribuite al Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:
- stabilire la sede della Società e la/le domiciliazioni della stessa;
- elaborare i programmi di lavoro e provvede alla realizzazione degli stessi secondo i deliberati dell’Assemblea, in conformità con le linee direttive approvate da quest’ultima;
- esaminare le domande di iscrizione dei nuovi Soci, deliberarne l’accettazione o il rigetto e riferirne all’Assemblea; in caso di rigetto, almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale può chiedere, in proposito, al Consiglio medesimo il riesame della domanda di iscrizione rigettata;
- deliberare la cessazione dello status di Socio e riferirne all’Assemblea;
- deliberare la decadenza degli eletti alle cariche sociali in caso di insanabili conflitti di interesse; almeno un quinto dei presenti all’Assemblea Generale, nella prima seduta successiva, può chiedere al Consiglio medesimo il riesame della delibera di decadenza;
- proporre all’Assemblea l’ammontare della quota associativa annua;
- redigere la Relazione e il Bilancio Consuntivo annuale;
- predisporre il Bilancio Preventivo in funzione delle quote associative in vigore e delle eventuali ulteriori disponibilità economiche esistenti o previste;
- dopo l’approvazione dei Bilanci da parte dell’Assemblea, curare che ad essi venga data adeguata pubblicità, attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
- amministrare il patrimonio dell’Associazione avvalendosi dell’opera del Segretario-Tesoriere;
- decidere la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, stabilendone l’ordine del giorno;
- indire e gestire i Convegni Nazionali e Regionali della Società;
- decidere la costituzione dei Gruppi di studio e deliberare, ove occorrente, un regolamento apposito per il loro funzionamento;
- nominare il Comitato Scientifico, in conformità a quanto disposto infra all’art.13;
- curare che venga data la più ampia diffusione alle attività scientifiche e formative dell’Associazione attraverso la loro pubblicazione sul sito web dell’Associazione;
- proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto;
- regolamentare la propria attività su quanto non disciplinato nello Statuto.
- nominare commissioni giudicatrici per la assegnazione di responsabilità di progetti scientifici o didattici, premi, borse di studio e altri incarichi inerenti alle finalità della Società.
10.5. Il Consiglio Direttivo è convocato, anche in modalità telematica, e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce in sua precaria assenza.
10.6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 11. Riunioni del Consiglio Direttivo.
11.1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno su richiesta di almeno quattro Consiglieri.
11.2. L’avviso di convocazione deve essere diramato a mezzo e-mail o altro mezzo elettronico condiviso dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, almeno dieci giorni prima; in caso di urgenza, a mezzo e-mail da diramarsi tre giorni prima. L’avviso di convocazione deve precisare il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.
11.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei membri. Tutte le delibere devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11.4. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
11.5. Il membro del Consiglio Direttivo, che non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza comprovati motivi inviati per iscritto al Presidente, si intende decaduto dalla carica e sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 12. Presidente.
12.1. Il Presidente eletto è il legale rappresentante della Società e cura l’osservanza dello Statuto. In particolare:
- rappresenta la Società e ne sottoscrive gli atti, con potere di delega ad altro membro del Consiglio Direttivo;
- tiene i rapporti con le altre Società scientifiche e con le Autorità sanitarie;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno;
- sottopone al Consiglio Direttivo le sue proposte per l’elezione del Segretario, del Tesoriere e del Comitato Scientifico;
- convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria;
- costituisce, su parere conforme del Consiglio Direttivo, Gruppi di Studio o Commissioni tecniche;
- illustra alla Assemblea la Relazione annuale, le attività eseguite e i programmi operativi e di sviluppo;
- illustra i Bilanci Consuntivo e Preventivo annuali;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.
12.2. In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito da un Vice Presidente in ordine di anzianità di iscrizione.
Art. 13. Comitato scientifico.
13.1. Il Comitato scientifico è composto da almeno cinque e non oltre sette membri, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo anche contestualmente alla votazione dei componenti.
13.2. I componenti sono nominati dal Consiglio Direttivo per la durata di tre anni, e non possono essere rinominati alla prima scadenza, tra soggetti interni o esterni alla Società purché dotati di curriculum di alta qualificazione e pertinente. La nomina avviene per effetto di votazione a scrutinio segreto, sulla base di una lista composta da candidati proposti dal Presidente. Ciascun votante esprime due preferenze, e i candidati risultano nominati secondo l’ordine dei voti conseguiti.
13.3. Il Comitato scientifico, al proprio interno, elegge un Coordinatore. Il Coordinatore cura la convocazione in riunione ordinaria due volte all’anno, e a richiesta del Consiglio direttivo.
13.4. Il Comitato scientifico:
- effettua la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte, nonché della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;
- relaziona annualmente al Consiglio Direttivo;
- esprime suggerimenti su linee di indirizzo e punti di interesse in materia di linee guida e su tematiche emergenti in campo scientifico e socio-sanitario;
- esprime pareri su quanto proposto dal medesimo Consiglio tra cui, segnatamente, progetti di formazione, scientifici e di aggiornamento;
- può avvalersi, in audizione su tematiche specifiche, dell’apporto di soci.
Art. 14. Collegio dei Revisori dei Conti.
14.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’Organo di controllo amministrativo della Associazione.
14.2. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, tra i Soci medesimi e, fino al numero massimo di due, tra professionisti iscritti all’Albo dei revisori contabili, con votazione a scrutinio segreto; risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero dei voti.
14.3. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti.
14.4. Il Collegio dei Revisori:
- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige la relazione scritta sul Bilancio Consuntivo e la presenta all’Assemblea;
- esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.
14.5. Il membri del Collegio dei Revisori partecipano all’Assemblea, con facoltà di parola senza diritto di voto.
Art. 15. Segretario – Tesoriere
15.1. Il Segretario-Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rinominato ma non nel mandato immediatamente successivo. Coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e, d’intesa con il Presidente, a sottoporli alla sua approvazione nella seduta successiva. Il Segretario tiene la corrispondenza ordinaria con i Soci, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea; informa il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo sulle questioni di maggior rilievo; redige il bilancio preventivo annuale e lo sottopone all’esame del Consiglio stesso per l’approvazione; prepara il bilancio consuntivo annuale e lo presenta, con i documenti contabili relativi, al Consiglio Direttivo.
15.2. Il Segretario Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro Soci. Egli cura, altresì, i rapporti con le Associazioni dei Pazienti e con altre Associazioni scientifiche italiane o straniere aventi finalità istituzionali analoghe a quelle della Società.
15.3. Il Segretario-Tesoriere è il consegnatario dei beni dell’Associazione e dell’archivio dei documenti contabili; tiene l’elenco aggiornato dei Soci, verificando l’avvenuto pagamento delle quote annuali di associazione.
15.4. Il Tesoriere, su parere conforme il Presidente, può incaricare persona/ente di sua fiducia per lo svolgimento di incarichi di carattere segretariale o amministrativo-contabile, fermo restando il limite dell’assenza di conflitti di interesse con la Società.
15.5. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un ente bancario designato dal Consiglio Direttivo.
Art. 16. Collegio dei Probiviri.
16.1. Il Collegio dei Probiviri è l’Organo cui è demandata la tutela del rispetto delle norme di Statuto.
16.2 È composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri vengono eletti dall’Assemblea Generale dei Soci votando, ciascun socio, fino a tre nominativi. Risultano eletti membri effettivi i primi tre con maggior numero di voti; risultano eletti membri supplenti i successivi due.
16.3. Possono assumere la carica di Proboviro soltanto coloro che hanno superato i 50 anni di età e siano soci della Società da almeno 5 anni.
16.4. Il Collegio resta in carica tre anni e i componenti possono essere rieletti per non più di due mandati. La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
16.5. I membri effettivi eleggono al loro interno, con votazione a scrutinio segreto, il Coordinatore e il Segretario del Collegio.
16.6. Il Collegio:
- valuta i casi di indegnità morale o professionale dei soci;
- valuta segnalazioni dei Soci su fatti di rilievo per il rispetto delle norme statutarie e per la tutela della immagine della Società;
- valuta, anche di propria iniziativa, elementi utili a garantire il rispetto delle norme statutarie nonché a tutelare l’immagine della Società;
- dirime le controversie tra i Soci, le controversie fra questi e gli Organi della Associazione e ogni altra controversia possa insorgere nell’ambito dello svolgimento dell’attività associativa;
- indirizza, al Consiglio direttivo, i pareri di cui abbia ricevuto richiesta, nonché segnalazioni di propria iniziativa;
- Ø assume provvedimenti quali: non sussistenza del fatto; irrilevanza del fatto; invito ad ottemperanza; sospensione del socio; decadenza del socio; revoca o conferma, in sede di appello dell’interessato, di provvedimenti del Consiglio direttivo, di cui all’art. 10.4, in tema di domande di ammissione di nuovi soci, cessazione dello status di socio, decadenza degli eletti alle cariche sociali.
16.7. È validamente costituito con la presenza di tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.
16.8. Le deliberazioni del Collegio sono definitive.
Art. 17. Cessazione e decadenze.
17.1. Il Presidente cessa dalla propria funzione per: (a) dimissioni; (b) mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza qualificata di almeno cinque voti e ratificata dalla Assemblea.
17.2. Il Consiglio Direttivo cessa dalla propria funzione per: (a) contestuali dimissioni di almeno cinque dei suoi membri; (b) mozione di sfiducia approvata a maggioranza dall’Assemblea Generale dei Soci; (c) mancata approvazione della Relazione Etica o del Bilancio Consuntivo.
17.3. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta la contestuale decadenza del Collegio dei Probiviri.
17.4. I Membri del Consiglio Direttivo cessano la propria funzione per: (a) dimissioni; (b) assenza ingiustificata in tre sedute consecutive del Consiglio; (c) deliberazione di decadenza per intervenuto conflitto di interessi.
Titolo Quarto: esercizio e patrimonio.
Art. 18. Esercizio sociale.
18.1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
18.2. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario (Bilancio) dell’anno precedente ed il Rendiconto Preventivo del nuovo anno. Il Rendiconto annuale sarà sottoposto all’assemblea dei Soci per l’approvazione. Gli eventuali residui attivi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al Fondo Comune essendone espressamente vietata la distribuzione a qualunque titolo.
18.3. Nei quindici giorni che precedono l’Assemblea di approvazione, il bilancio consuntivo viene reso disponibile sul sito – nella sezione dedicata ai soci – e depositato presso la sede dell’Associazione. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.
Art. 19. Patrimonio.
19.1. Le disponibilità patrimoniali della Associazione sono costituite:
- dalle quote annuali dei Soci;
- da contributi, donazioni e altre liberalità;
- da valori mobiliari;
- da proventi diversi.
19.2. Tutti i Soci ordinari versano una quota annuale che è intrasmissibile, non rivalutabile, non rimborsabile in caso di esclusione o di dimissioni.
Titolo Quinto: norme finali
Art. 20. Modificazioni dello Statuto.
20.1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in occasione dei Convegni Nazionali di Studio o in seduta straordinaria con le modalità previste all’art. 9 terzo comma del presente Statuto, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai Soci presenti al momento della votazione, dietro proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.
Art. 21. Scioglimento dell’Associazione.
21.1. Lo scioglimento della Società è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti, che rappresentino almeno la metà dei Soci Ordinari.
21.2. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.
21.3. Il Fondo Comune e gli eventuali residui attivi della liquidazione dovranno essere devoluti ad altra Associazione o ente di diritto pubblico aventi finalità culturali analoghe a quello dell’Associazione.
21.4. La proposta di devoluzione avanzata dal liquidatore dovrà essere approvata dall’Assemblea dei Soci con la maggioranza dei presenti.
21.5. È fatto divieto di ripartire tra i Soci, in qualsiasi forma, il Fondo Comune o gli eventuali residui attivi della liquidazione.
Art. 22. Richiamo.
Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto espresso richiamo alle norme di legge vigenti in materia di Associazioni.